Ordinanza 51/1983 (ECLI:IT:COST:1983:51)
Massima numero 14610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  28/01/1983;  Decisione del  28/01/1983
Deposito del 10/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 51/83. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FRODI ALIMENTARI - MOSTI, VINI ED ACETI - PREPARAZIONE - AGGIUNTA DI ZUCCHERO A VINO GENUINO - DIVIETO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE MA NON IN QUELLO DEL MERCATO INTERCOMUNITARIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento gli artt. 3, 11 e 41 Cost., dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella parte in cui pone il divieto, valevole solo nell'ambito del territorio nazionale e non invece in quello del mercato intercomunitario, di aggiungere zucchero al vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualita' organolettiche e di aumentarne la gradazione alcolica. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 76, Cost., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. sotto diverso profilo, in quanto gia' decisa con la sent. n. 188/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte