Sentenza 54/1983 (ECLI:IT:COST:1983:54)
Massima numero 9371
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  08/03/1983;  Decisione del  08/03/1983
Deposito del 16/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9372  9373  9374  9375


Titolo
SENT. 54/83 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE CONTRO LEGGE REGIONALE - REGIONE UMBRIA - LEGGE REGIONALE DI SPESA - OBBLIGO DI COPERTURA - NON SODDISFA TALE OBBLIGO LA LEGGE REGIONALE CHE, PER COPRIRE GLI ONERI CONSEGUENTI AD ANTICIPAZIONI, PREVEDE SOLO DELEGA A RISCUOTERE LE SOMME SPETTANTI AI BENEFICIARI.

Testo
E' illegittima, per contrasto con l'art. 81 Cost., la legge regionale che, nel prevedere anticipazione di somme a favore di certi beneficiari previo rilascio, da parte di questi ultimi, di delega a riscuotere le somme loro spettanti, prevede, in entrata e in uscita, capitoli di nuova istituzione di identico ammontare. Tale forma di copertura, infatti, non tiene conto dell'aleatorieta` del momento dell'entrata e del fatto che ogni anticipazione ha un suo costo che non puo` essere compensato con la mera restituzione delle somme anticipate. (Dichiarazione di illegittimita` costituzionale della legge della Regione Umbria riapprovata il 23 gennaio 1976).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte