Sentenza 55/1983 (ECLI:IT:COST:1983:55)
Massima numero 9706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  08/03/1983;  Decisione del  08/03/1983
Deposito del 16/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 55/83 - CONTRAVVENZIONI - DEPENALIZZAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA - "VACATIO LEGIS" DI 180 GIORNI - PRETESA VIOLAZIONE ART.3 COST. IN CONSEGUENZA DELLA POSSIBILITA' DEGLI IMPUTATI DI ESSERE NEL FRATTEMPO SOTTOPOSTI O MENO A GIUDIZIO PENALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C..

Testo
La previsione della lunga "vacatio legis" (180 giorni a decorrere dalla pubblicazione nella G.U.), contenuta nell'art.16 della legge n.706 del 1975 in tema di depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con l'ammenda, non viola il principio di eguaglianza. La lunghezza della "vacatio" e` giustificata dalla considerevole portata dei provvedimenti di depenalizzazione e dalla esigenza di funzionamento dei meccanismi della nuova normativa; le disparita` di trattamento, poi, che possono verificarsi in funzione della data nella quale gli imputati sono sottoposti a giudizio (e quindi della maggiore o minore sollecitudine dei giudici nel fissare la data del dibattimento), si risolvono in mere disparita` di fatto dipendenti dalla successione della legge nel tempo, a prescindere dalla durata della "vacatio legis" (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.16 legge 24 dicembre 1975 n.706, sollevata in riferimento all'art.3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte