Sentenza 57/1983 (ECLI:IT:COST:1983:57)
Massima numero 9707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  08/03/1983;  Decisione del  08/03/1983
Deposito del 16/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 57/83 - VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - ART.290 C.P. - OMESSA INCLUSIONE, FRA I SOGGETTI ELETTORI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE - DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ART.313, CO.III, C.P. - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
L'autorizzazione a procedere dell'Assemblea (o di entrambe le Assemblee quando vilipeso sia il Parlamento in seduta comune) contro cui sia commesso vilipendio, rappresenta, a norma dell'art.313 co.III c.p., una condizione indispensabile, in difetto della quale l'azione penale non puo` essere proseguita, restando preclusa al giudice "a quo" qualsiasi indagine e pronuncia di merito (vedi sent. n.17/73). Difetta, quindi, la rilevanza nella questione di l.c. dell'art.290 c.p. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost, dal momento che, nel procedimento "a quo" per vilipendio del Parlamento in seduta comune, l'autorizzazione e` stata concessa dal Senato e negata dalla Camera dei deputati e pertanto deve ritenersi non concessa; ne` il giudice "a quo", che dubita della l.c. dell'art.290 c.p.il quale non prevederebbe il vilipendio del Parlamento in seduta comune, contesta in alcun modo la l.c. del suindicato art.313, co.III, c.p. (Inammissibilita` della questione di l.c. dell'art.290 c.p. sollevata in relazione agli artt. 3 e 21 Cost.). Cfr. s.n.20/74

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte