Ordinanza 59/1983 (ECLI:IT:COST:1983:59)
Massima numero 15074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  08/03/1983;  Decisione del  08/03/1983
Deposito del 16/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 59/83. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PREVISTA IMPROCEDIBILITA' DEL RICORSO NEL CASO IN CUI NON NE SIA STATA DEPOSITATA COPIA - SUCCESSIVA ESTINZIONE DEL PROCESSO QUALORA LA COPIA NON VENGA DEPOSITATA ENTRO IL TERMINE DI UN ANNO - INTERVENUTA SOPPRESSIONE DELLA NORMA, NON CONSIDERATA DAL GIUDICE A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 53 e 97 Cost., dell'art. 17, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui detta norma prevede l'improcedibilita' del ricorso nell'ipotesi in cui non ne venga depositata copia e la successiva estinzione del giudizio ove la copia non venga depositata entro un anno. Il giudice a quo ha infatti omesso di considerare che con l'art. 8 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 il legislatore ha integralmente sostituito la norma impugnata, sopprimendo il comma concernente la lamentata improcedibilita', il che toglie rilevanza alla sollevata questione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte