Sentenza 68/1983 (ECLI:IT:COST:1983:68)
Massima numero 12115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/03/1983;  Decisione del  10/03/1983
Deposito del 19/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12116  12117


Titolo
SENT. 68/83 A. AMNISTIA E INDULTO - DISCIPLINA DELL'AZIONE CIVILE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE PENALE DEL POTERE- DOVERE DI DECIDERE SULL'IMPUGNAZIONE AGLI EFFETTI CIVILI NELL'IPOTESI DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - ESCLUSIONE DELLA STESSA DISCIPLINA PER IL CASO DI ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE.

Testo
La differente regolamentazione giuridica della amnistia rispetto alla prescrizione del reato non rende irragionevole che l'art. 12 L. 3 agosto 1978, n. 405, demandi al giudice dell'impugnazione penale solo per la prima causa estintiva e non anche per la seconda il potere-dovere di decidere sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. - Cfr. S. n. 22/67, 1/70, 157/71, 202/71, 29/72, 186/80.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte