Sentenza 68/1983 (ECLI:IT:COST:1983:68)
Massima numero 12116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
10/03/1983; Decisione del
10/03/1983
Deposito del 19/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/83 B. PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - PRINCIPIO DI ACCESSORIETA' - DECISIONE SULL'AZIONE CIVILE DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - SENTENZA DI CONDANNA COME CONDIZIONE NORMALMENTE RICHIESTA.
SENT. 68/83 B. PARTE CIVILE - AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - PRINCIPIO DI ACCESSORIETA' - DECISIONE SULL'AZIONE CIVILE DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - SENTENZA DI CONDANNA COME CONDIZIONE NORMALMENTE RICHIESTA.
Testo
Il principio - base che regola i rapporti tra azione civile ed azione penale condiziona tuttora la possibilita' per il giudice penale di pronunciarsi sull'azione civile all'eventualita' di una sentenza di condanna (art. 23 c.p.p.), salvi soltanto i casi espressamente eccettuati dalla legge o in seguito a declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972). - Cfr. S. n. 1/70, 29/72.
Il principio - base che regola i rapporti tra azione civile ed azione penale condiziona tuttora la possibilita' per il giudice penale di pronunciarsi sull'azione civile all'eventualita' di una sentenza di condanna (art. 23 c.p.p.), salvi soltanto i casi espressamente eccettuati dalla legge o in seguito a declaratoria di illegittimita' costituzionale (sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972). - Cfr. S. n. 1/70, 29/72.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte