Sentenza 68/1983 (ECLI:IT:COST:1983:68)
Massima numero 12117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
10/03/1983; Decisione del
10/03/1983
Deposito del 19/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/83 C. AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DEL POTERE-DOVERE DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI AMNISTIA - ESCLUSIONE DELL'IDENTICA DISCIPLINA PER IL CASO DI ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI PRESCRIZIONE - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA.
SENT. 68/83 C. AZIONE CIVILE NEL PROCESSO PENALE - PARTE CIVILE - ATTRIBUZIONE AL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE DEL POTERE-DOVERE DI DECIDERE SUGLI INTERESSI CIVILI IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI AMNISTIA - ESCLUSIONE DELL'IDENTICA DISCIPLINA PER IL CASO DI ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI PRESCRIZIONE - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA.
Testo
Le fondamentali ragioni che differenziano la prescrizione del reato dall' amnistia (la prima si collega al mero decorso del tempo, come fatto giuridico dagli effetti automatici, la seconda consegue a scelte politiche del legislatore) e la diversa disciplina che regola le predette cause di estinzione del reato (l'una non e' mai suscettibile di rifiuto, l'altra e' sempre rinunciabile), conducono a ritenere che la limitazione all'ipotesi di estinzione del reato per amnistia del potere del giudice dell'impugnazione penale di decidere sugli interessi civili e la conseguente esclusione della detta disciplina nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione non sia palesemente irrazionale. Il che, se ovviamente non esclude che il legislatore ordinario possa adottare (su tale linea e', anzi, impostato il piu' recente Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale, predisposto nel 1978 dalla Commissione ministeriale all'uopo nominata) anche per l'ipotesi di prescrizione del reato una soluzione analoga a quella introdotta per l'ipotesi di amnistia, impedisce di ravvisare un contrasto con l'art. 3 Cost. nell'attuale non equiparazione delle due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui non prevede che anche nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, oltre che, nel caso di estinzione del reato per amnistia, il giudice abbia l'obbligo di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi di sentenza che concernono gli interessi civili). - S. 22/1967, 1/1970, 175/1971, 202/1971, 29/1972.
Le fondamentali ragioni che differenziano la prescrizione del reato dall' amnistia (la prima si collega al mero decorso del tempo, come fatto giuridico dagli effetti automatici, la seconda consegue a scelte politiche del legislatore) e la diversa disciplina che regola le predette cause di estinzione del reato (l'una non e' mai suscettibile di rifiuto, l'altra e' sempre rinunciabile), conducono a ritenere che la limitazione all'ipotesi di estinzione del reato per amnistia del potere del giudice dell'impugnazione penale di decidere sugli interessi civili e la conseguente esclusione della detta disciplina nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione non sia palesemente irrazionale. Il che, se ovviamente non esclude che il legislatore ordinario possa adottare (su tale linea e', anzi, impostato il piu' recente Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale, predisposto nel 1978 dalla Commissione ministeriale all'uopo nominata) anche per l'ipotesi di prescrizione del reato una soluzione analoga a quella introdotta per l'ipotesi di amnistia, impedisce di ravvisare un contrasto con l'art. 3 Cost. nell'attuale non equiparazione delle due ipotesi. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui non prevede che anche nell'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, oltre che, nel caso di estinzione del reato per amnistia, il giudice abbia l'obbligo di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi di sentenza che concernono gli interessi civili). - S. 22/1967, 1/1970, 175/1971, 202/1971, 29/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte