Sentenza 69/1983 (ECLI:IT:COST:1983:69)
Massima numero 11787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  08/03/1983;  Decisione del  08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11786  11788  11789  11790  11791


Titolo
SENT. N. 69/83 B. REGIONI - TRASPORTI PUBBLICI - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - ASSENZA DI APPOSITA NORMATIVA STATALE DI PRINCIPIO - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - SUSSISTENZA - EMANAZIONE DI LEGGI REGIONALI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le cd. norme quadro costituiscono un limite alla legislazione regionale che deve osservare i principi fondamentali in esse contenuti, ma non ne condizionano cronologicamente lo sviluppo e pertanto, anche se tali norme mancano, la Regione puo` esercitare tutti i poteri per le materie attribuite alla sua competenza senza violare l'art. 117 Cost. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 117 Cost). - cfr. sent. 39/1981

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte