Sentenza 69/1983 (ECLI:IT:COST:1983:69)
Massima numero 11789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
08/03/1983; Decisione del
08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 69/83 D. REGIONI - TRASPORTI PUBBLICI - PERSONALE - DIRITTO ALLA STABILITA' RICONOSCIUTO DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - MODALITA' DI ATTUAZIONE DI TALE DIRITTO - POTERE ORGANIZZATORIO DELLA REGIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. N. 69/83 D. REGIONI - TRASPORTI PUBBLICI - PERSONALE - DIRITTO ALLA STABILITA' RICONOSCIUTO DALLA LEGISLAZIONE REGIONALE - MODALITA' DI ATTUAZIONE DI TALE DIRITTO - POTERE ORGANIZZATORIO DELLA REGIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Al personale dipendente dalle imprese private che cessavano dall'esercizio del servizio pubblico dei trasporti automobilistici non spettava, in base alla legislazione statale, il diritto alla stabilita` del posto di lavoro Il conferimento ai suindicati lavoratori del diritto alla stabilita` e` avvenuto in virtu` degli artt. 6 della legge della Regione Lazio 2 aprile 1973 n. 12 e 5 della legge della Regione Lazio 22 aprile 1975 n. 33 che costituiscono espressione del potere organizzativo della Regione e` espressione anche l'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 che detta le modalita` con cui concretamente la stabilita` deve essere assicurata ed e` percio` norma che concerne l'organizzazione del pubblico servizio nella fase attuativa incidendo su funzioni amministrative per cui la Regione puo` legittimamente intervenire senza legiferare nell'ambito del diritto privato e senza violare il limite che al riguardo incontra la potesta` legislativa regionale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art, 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 117 Cost)
Al personale dipendente dalle imprese private che cessavano dall'esercizio del servizio pubblico dei trasporti automobilistici non spettava, in base alla legislazione statale, il diritto alla stabilita` del posto di lavoro Il conferimento ai suindicati lavoratori del diritto alla stabilita` e` avvenuto in virtu` degli artt. 6 della legge della Regione Lazio 2 aprile 1973 n. 12 e 5 della legge della Regione Lazio 22 aprile 1975 n. 33 che costituiscono espressione del potere organizzativo della Regione e` espressione anche l'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 che detta le modalita` con cui concretamente la stabilita` deve essere assicurata ed e` percio` norma che concerne l'organizzazione del pubblico servizio nella fase attuativa incidendo su funzioni amministrative per cui la Regione puo` legittimamente intervenire senza legiferare nell'ambito del diritto privato e senza violare il limite che al riguardo incontra la potesta` legislativa regionale. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art, 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 117 Cost)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte