Sentenza 69/1983 (ECLI:IT:COST:1983:69)
Massima numero 11790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
08/03/1983; Decisione del
08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 69/83 E. REGIONI - TRASPORTI PUBBLICI - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - PROCEDIMENTO - ACCORDI TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI E SOCIETA' CONCESSIONARIE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 39 COST. - INSUSSISTENZA - PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI ALLE SOLE TRATTATIVE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. N. 69/83 E. REGIONI - TRASPORTI PUBBLICI - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - PROCEDIMENTO - ACCORDI TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI E SOCIETA' CONCESSIONARIE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 39 COST. - INSUSSISTENZA - PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI ALLE SOLE TRATTATIVE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 non attribuisce alle associazioni sindacali alcun potere dispositivo o deliberativo in ordine all'inquadramento del personale gia` dipendente dalle imprese di trasporto private ma si limita a prevedere l'intervento delle associazioni stesse nella fase delle trattative con le societa` affidatarie al fine di favorire la migliore riuscita della operazione. E poiche` il provvedimento conclusivo spetta esclusivamente alla Giunta regionale, la norma impugnata non sottrae ai titolari la tutela dei loro interessi individuali e non si pone in contrasto con l'art. 39 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in relazione all'art. 39 Cost).
L'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 non attribuisce alle associazioni sindacali alcun potere dispositivo o deliberativo in ordine all'inquadramento del personale gia` dipendente dalle imprese di trasporto private ma si limita a prevedere l'intervento delle associazioni stesse nella fase delle trattative con le societa` affidatarie al fine di favorire la migliore riuscita della operazione. E poiche` il provvedimento conclusivo spetta esclusivamente alla Giunta regionale, la norma impugnata non sottrae ai titolari la tutela dei loro interessi individuali e non si pone in contrasto con l'art. 39 Cost.. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in relazione all'art. 39 Cost).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte