Sentenza 69/1983 (ECLI:IT:COST:1983:69)
Massima numero 11791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  08/03/1983;  Decisione del  08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11786  11787  11788  11789  11790


Titolo
SENT. N. 69/83 F. REGIONI - TRASPORTI PUBBLICI - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - PROCEDIMENTO - LEGGE DELLA REGIONE LAZIO 2 DICEMBRE 1975 N. 79 - NON CONTIENE DELEGA LEGISLATIVA - ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 76 Cost. e` inapplicabile alla legislazione regionale in virtu` del principio generale della inderogabilita` delle competenze costituzionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. sul presupposto che la norma impugnata conterrebbe una delega legislativa senza la determinazione di principi e criteri direttivi). - cfr. sent. n. 32/1961

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte