Sentenza 69/1983 (ECLI:IT:COST:1983:69)
Massima numero 11791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
08/03/1983; Decisione del
08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. N. 69/83 F. REGIONI - TRASPORTI PUBBLICI - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - PROCEDIMENTO - LEGGE DELLA REGIONE LAZIO 2 DICEMBRE 1975 N. 79 - NON CONTIENE DELEGA LEGISLATIVA - ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. N. 69/83 F. REGIONI - TRASPORTI PUBBLICI - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - PROCEDIMENTO - LEGGE DELLA REGIONE LAZIO 2 DICEMBRE 1975 N. 79 - NON CONTIENE DELEGA LEGISLATIVA - ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI AMMINISTRATIVI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 76 Cost. e` inapplicabile alla legislazione regionale in virtu` del principio generale della inderogabilita` delle competenze costituzionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. sul presupposto che la norma impugnata conterrebbe una delega legislativa senza la determinazione di principi e criteri direttivi). - cfr. sent. n. 32/1961
L'art. 76 Cost. e` inapplicabile alla legislazione regionale in virtu` del principio generale della inderogabilita` delle competenze costituzionali. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 dicembre 1975 n. 79 sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. sul presupposto che la norma impugnata conterrebbe una delega legislativa senza la determinazione di principi e criteri direttivi). - cfr. sent. n. 32/1961
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte