Sentenza 70/1983 (ECLI:IT:COST:1983:70)
Massima numero 14957
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
08/03/1983; Decisione del
08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/83 A. UNIVERSITA' - ISTITUTI UNIVERSITARI - COMPENSI INCENTIVANTI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON INSEGNANTE - ILLEGITTIMITA' DELLE CORRESPONSIONI RILEVATA DAGLI ORGANI DI CONTROLLO - SOPRAVVENUTA REGOLARIZZAZIONE EX LEGE DELLE EROGAZIONI CONTESTATE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI - SANATORIA CON EFFETTI RETROATTIVI SUI GIUDIZI IN CORSO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE GARANTISCONO L'INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA DA OGNI POTERE - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DELLA NORMA SOSTANZIALE DI REGOLARE SITUAZIONI PREGRESSE - RISPETTO DEL LIMITE DEL GIUDICATO - SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 70/83 A. UNIVERSITA' - ISTITUTI UNIVERSITARI - COMPENSI INCENTIVANTI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON INSEGNANTE - ILLEGITTIMITA' DELLE CORRESPONSIONI RILEVATA DAGLI ORGANI DI CONTROLLO - SOPRAVVENUTA REGOLARIZZAZIONE EX LEGE DELLE EROGAZIONI CONTESTATE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI - SANATORIA CON EFFETTI RETROATTIVI SUI GIUDIZI IN CORSO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE GARANTISCONO L'INDIPENDENZA DELLA FUNZIONE GIUDIZIARIA DA OGNI POTERE - INSUSSISTENZA - POSSIBILITA' DELLA NORMA SOSTANZIALE DI REGOLARE SITUAZIONI PREGRESSE - RISPETTO DEL LIMITE DEL GIUDICATO - SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA LEGGE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma di diritto sostanziale che regola una situazione anche pregressa senza violare il giudicato, non modifica il contenuto di una sentenza (non ancora esistente) ne' sindaca l'operato del giudice, ma costituisce la legge alla quale il giudice e' soggetto, non sottrae al giudice alcuna controversia, costituendo il diritto che egli deve applicare. Pertanto, la censura secondo la quale il legislatore, mediante la legge 25 novembre 1971, n. 1042, che prevede una sanatoria, con effetti retroattivi sui giudizi in corso, sia per le erogazioni contra legem disposte dagli amministratori degli istituti universitari in favore del personale non docente e giustificate dalla eccezionale mole di lavoro a causa del mancato ampliamento degli organici, che per il comportamento degli amministratori che tali erogazioni avevano consentito, avrebbe leso l'indipendenza della funzione giudiziaria dall'ingerenza di ogni altro potere e' destituita di ogni fondamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101 e 113 Cost, dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042).
La norma di diritto sostanziale che regola una situazione anche pregressa senza violare il giudicato, non modifica il contenuto di una sentenza (non ancora esistente) ne' sindaca l'operato del giudice, ma costituisce la legge alla quale il giudice e' soggetto, non sottrae al giudice alcuna controversia, costituendo il diritto che egli deve applicare. Pertanto, la censura secondo la quale il legislatore, mediante la legge 25 novembre 1971, n. 1042, che prevede una sanatoria, con effetti retroattivi sui giudizi in corso, sia per le erogazioni contra legem disposte dagli amministratori degli istituti universitari in favore del personale non docente e giustificate dalla eccezionale mole di lavoro a causa del mancato ampliamento degli organici, che per il comportamento degli amministratori che tali erogazioni avevano consentito, avrebbe leso l'indipendenza della funzione giudiziaria dall'ingerenza di ogni altro potere e' destituita di ogni fondamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101 e 113 Cost, dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte