Sentenza 70/1983 (ECLI:IT:COST:1983:70)
Massima numero 14958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
08/03/1983; Decisione del
08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/83 B. UNIVERSITA' - ISTITUTI UNIVERSITARI - COMPENSI INCENTIVANTI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON INSEGNANTE - ILLEGITTIMITA' DELLE CORRESPONSIONI RILEVATA DAGLI ORGANI DI CONTROLLO - SOPRAVVENUTA REGOLARIZZAZIONE EX LEGE DELLE EROGAZIONI CONTESTATE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE E DELL'EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 70/83 B. UNIVERSITA' - ISTITUTI UNIVERSITARI - COMPENSI INCENTIVANTI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON INSEGNANTE - ILLEGITTIMITA' DELLE CORRESPONSIONI RILEVATA DAGLI ORGANI DI CONTROLLO - SOPRAVVENUTA REGOLARIZZAZIONE EX LEGE DELLE EROGAZIONI CONTESTATE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE E DELL'EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio del giudice naturale che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, garantisce la precostituzione del giudice sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di determinate controversie, e' del tutto fuori causa in una situazione, come quella del caso di specie, nella quale la legge non ha mutato il giudice ma ha soltanto prodotto il diritto sostanziale che esso e' tenuto ad applicare. Di conseguenza, cade anche la censura formulata in riferimento al principio di eguaglianza, invocato sul presupposto che il provvedimento legislativo in questione avrebbe "creato una speciale categoria di cittadini sottraendoli alla loro naturale soggezione al potere giudiziario". Ne' puo' quindi essere ritenuta sussistente la violazione del diritto di difesa sotto il profilo che la norma impugnata pregiudicherebbe il diritto dello Stato al risarcimento del danno - consistente nelle erogazioni disposte in favore del personale non docente - in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la garanzia giurisdizionale della difesa e' riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica di diritto sostanziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.).
Il principio del giudice naturale che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, garantisce la precostituzione del giudice sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non gia' in vista di determinate controversie, e' del tutto fuori causa in una situazione, come quella del caso di specie, nella quale la legge non ha mutato il giudice ma ha soltanto prodotto il diritto sostanziale che esso e' tenuto ad applicare. Di conseguenza, cade anche la censura formulata in riferimento al principio di eguaglianza, invocato sul presupposto che il provvedimento legislativo in questione avrebbe "creato una speciale categoria di cittadini sottraendoli alla loro naturale soggezione al potere giudiziario". Ne' puo' quindi essere ritenuta sussistente la violazione del diritto di difesa sotto il profilo che la norma impugnata pregiudicherebbe il diritto dello Stato al risarcimento del danno - consistente nelle erogazioni disposte in favore del personale non docente - in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la garanzia giurisdizionale della difesa e' riconosciuta entro i confini della configurazione giuridica di diritto sostanziale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1042 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte