Sentenza 70/1983 (ECLI:IT:COST:1983:70)
Massima numero 14960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
08/03/1983; Decisione del
08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/83 C. UNIVERSITA' - ISTITUTI UNIVERSITARI - COMPENSI INCENTIVANTI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON INSEGNANTE - ILLEGITTIMITA' RILEVATA DAGLI ORGANI DI CONTROLLO - SOPRAVVENUTA REGOLARIZZAZIONE EX LEGE DELLE EROGAZIONI CONTESTATE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 28 DELLA COSTITUZIONE RITENUTO APPLICABILE ANCHE A TUTELA DEI DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 70/83 C. UNIVERSITA' - ISTITUTI UNIVERSITARI - COMPENSI INCENTIVANTI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON INSEGNANTE - ILLEGITTIMITA' RILEVATA DAGLI ORGANI DI CONTROLLO - SOPRAVVENUTA REGOLARIZZAZIONE EX LEGE DELLE EROGAZIONI CONTESTATE - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 28 DELLA COSTITUZIONE RITENUTO APPLICABILE ANCHE A TUTELA DEI DIRITTI DELL'AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, l'art. 28 Cost. non generalizza, ma espressamente riconduce il concetto di responsabilita' dei dipendenti e dei funzionari dello Stato a quanto dispongono le leggi penali, civili ed amministrative ed inoltre si riferisce chiaramente ed esclusivamente alla responsabilita' verso i soggetti privati danneggiati e non anche alle diverse responsabilita' di carattere interno del funzionario od impiegato verso lo Stato e l'ente pubblico. Non puo' quindi sostenersi che l'art. 28 Cost. sancisca un principio applicabile anche a tutela dei diritti dell'amministrazione di fronte ai comportamenti illeciti dei propri dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sollevata in riferimento all'art. 28 Cost.).
Come la Corte ha gia' avuto modo di affermare, l'art. 28 Cost. non generalizza, ma espressamente riconduce il concetto di responsabilita' dei dipendenti e dei funzionari dello Stato a quanto dispongono le leggi penali, civili ed amministrative ed inoltre si riferisce chiaramente ed esclusivamente alla responsabilita' verso i soggetti privati danneggiati e non anche alle diverse responsabilita' di carattere interno del funzionario od impiegato verso lo Stato e l'ente pubblico. Non puo' quindi sostenersi che l'art. 28 Cost. sancisca un principio applicabile anche a tutela dei diritti dell'amministrazione di fronte ai comportamenti illeciti dei propri dipendenti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042, sollevata in riferimento all'art. 28 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte