Sentenza 253/2020 (ECLI:IT:COST:2020:253)
Massima numero 43288
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  04/11/2020;  Decisione del  04/11/2020
Deposito del 26/11/2020; Pubblicazione in G. U. 02/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  43286  43287


Titolo
Procedimento civile - Procedimento sommario di cognizione - Domanda riconvenzionale devoluta alla decisione del tribunale in composizione collegiale - Inammissibilità, anche quando pregiudicante rispetto alla domanda principale - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ. La norma censurata dal Tribunale di Termini Imerese, nel prevedere, a prescindere dal tipo di connessione sussistente tra la causa riconvenzionale e quella principale, la declaratoria di inammissibilità della prima, ove demandata alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, pone una conseguenza sproporzionata e irragionevole rispetto alla pur legittima finalità della ragionevole durata del processo. Infatti, in caso di connessione per pregiudizialità necessaria, risultano ineluttabili gli inconvenienti della trattazione separata della causa pregiudicata, con procedimento sommario, e della causa pregiudicante, con procedimento ordinario, fino, talora, all'estremo del conflitto di giudicati. È inoltre distonica, specie nell'assetto normativo successivo all'emanazione dell'art. 183-bis cod. proc. civ. - nel quale è demandata al giudice adito la valutazione ultima circa il rito, ordinario o sommario, più adeguato per la trattazione della causa - una disposizione come quella censurata che, di contro, tale facoltà esclude. La preclusione assoluta del simultaneus processus risulta inoltre lesiva anche della tutela giurisdizionale del convenuto allorché si tratti di connessione per pregiudizialità necessaria. Per una scelta rimessa al solo attore, infatti, il convenuto vede inesorabilmente dichiarata inammissibile la propria domanda, che, invece, ove trattata congiuntamente nel simultaneus processus, avrebbe potuto determinare un esito differente della lite. (Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2019 e n. 241 del 2017, n. 77 del 2007, n. 142 del 1970, n. 130 del 1963 e n. 29 del 1958).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità e il controllo di costituzionalità debba limitarsi a riscontrare se sia stato, o no, superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, deve comunque essere verificato, in tale valutazione, che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi proprio attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi scelti dal legislatore nella sua discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. (Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229 del 2010, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008 e n. 1130 del 1988; ordinanza n. 141 del 2011). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, non sussiste un diritto costituzionalmente tutelato della parte al processo simultaneo, in quanto, nell'ambito della discrezionalità conformativa del legislatore, esso è la risultante di regole processuali finalizzate, laddove possibile, a realizzare un'economia dei giudizi e a prevenire il conflitto tra giudicati, ma la sua inattuabilità non lede, in linea di principio, il diritto di azione, né quello di difesa, se la pretesa sostanziale dell'interessato può essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa. (Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2020, n. 451 del 1997, n. 295 del 1995; ordinanze n. 215 del 2005, n. 124 del 2005, n. 251 del 2003, n. 398 del 2000, n. 18 del 1999 e n. 308 del 1991).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 702  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte