Sentenza 70/1983 (ECLI:IT:COST:1983:70)
Massima numero 14964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
08/03/1983; Decisione del
08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 70/83 G. UNIVERSITA' - ISTITUTI UNIVERSITARI - COMPENSI INCENTIVANTI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON INSEGNANTE - ILLEGITTIMITA' DELLE CORRESPONSIONI RILEVATA DAGLI ORGANI DI CONTROLLO - SOPRAVVENUTA REGOLARIZZAZIONE EX LEGE DELLE EROGAZIONI CONTESTATE - SOTTRAZIONE DI IPOTESI DI RESPONSABILITA' ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 70/83 G. UNIVERSITA' - ISTITUTI UNIVERSITARI - COMPENSI INCENTIVANTI CORRISPOSTI AL PERSONALE NON INSEGNANTE - ILLEGITTIMITA' DELLE CORRESPONSIONI RILEVATA DAGLI ORGANI DI CONTROLLO - SOPRAVVENUTA REGOLARIZZAZIONE EX LEGE DELLE EROGAZIONI CONTESTATE - SOTTRAZIONE DI IPOTESI DI RESPONSABILITA' ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Una norma di diritto sostanziale, come quella dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042, (ved. precedente massima A), non sottrae al giudice la fattispecie non ancora decisa sulla quale egli deve ancora provvedere, bensi' gli fornisce il diritto che egli e' tenuto ad applicare. Non puo' quindi essere accolta la censura secondo la quale con tale norma, sanando un comportamento che in precedenza era da ritenersi contra legem, si verrebbe ad incidere, limitandola, nella sfera di giurisdizione attribuita dalla Costituzione alla Corte dei conti con la sottrazione ad essa di fattispecie in cui possono ravvisarsi ipotesi di responsabilita'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 103 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042).
Una norma di diritto sostanziale, come quella dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042, (ved. precedente massima A), non sottrae al giudice la fattispecie non ancora decisa sulla quale egli deve ancora provvedere, bensi' gli fornisce il diritto che egli e' tenuto ad applicare. Non puo' quindi essere accolta la censura secondo la quale con tale norma, sanando un comportamento che in precedenza era da ritenersi contra legem, si verrebbe ad incidere, limitandola, nella sfera di giurisdizione attribuita dalla Costituzione alla Corte dei conti con la sottrazione ad essa di fattispecie in cui possono ravvisarsi ipotesi di responsabilita'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 103 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 25 novembre 1971, n. 1042).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte