Sentenza 71/1983 (ECLI:IT:COST:1983:71)
Massima numero 9708
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  08/03/1983;  Decisione del  08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9709


Titolo
SENT. 71/83 A. PRODOTTI DA FUMO - DIVIETO DI PROPAGANDA PUBBLICITARIA - MANCATA ESCLUSIONE DELLA DEPENALIZZAZIONE - RICHIESTA DEL GIUDICE "A QUO" DI ESCLUSIONE DALLA DEPENALIZZAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Al giudice della legittimità costituzionale delle leggi non e` dato sottrarre determinate fattispecie alla regolamentazione comune, aggiungendo nuovi casi di esclusione ad una serie tassativamente fissata dalla legge: tanto più quando si tratti di creare, attraverso l'esclusione dalla depenalizzazione prevista, nuove figure criminose, incidendo sul fondamentale principio di legalita` dei reati e delle pene. (Inammissibilità della questione di l.c. degli artt. 1 e 14 L. 24 dicembre 1975 n. 706 "Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda", sollevata in riferimento all'art. 32 Cost.) Cfr. sentt. n.42/77, 73 e 108/81

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte