Sentenza 73/1983 (ECLI:IT:COST:1983:73)
Massima numero 9710
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  08/03/1983;  Decisione del  08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9711


Titolo
SENT. 73/83 A. CREDITO E RISPARMIO - AGGIOTAGGIO BANCARIO - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DELLA TUTELA NON NEL BUON NOME DELLE SINGOLE AZIENDE, MA NELL'INTERESSE PUBBLICO GARANTITO DALL'ART.47 COST. - COMPATIBILITA' DELLA NORMA INCRIMINATRICE CON ART.10 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' errato sostenere che la norma che configura e punisce l'aggiotaggio bancario (art.98 l. 7 marzo 1938, n.141) non ha finalita` di interessi costituzionalmente protetti e quindi limita la liberta` di manifestazione del pensiero. L'oggetto della tutela penale di cui alla detta norma non consiste infatti nella mera reputazione delle singole aziende, considerata come bene individuale ed esclusivo di esse, ma si sostanzia, come la Corte ha gia` detto nella sentenza 123/76 sull'aggiotaggio comune, nell'interesse pubblico al regolare esercizio del credito: concerne percio` l'interesse espressamente indicato dall'art.47 della Costituzione e strettamente collegato all'economia pubblica che dall'attivita` bancaria riceve notevole impulso. Ne` alcun rilievo puo` avere al riguardo l'art.10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta` fondamentali (di cui e` stata autorizzata la ratifica con l. 848 del 1955), essendo evidente che nelle limitazioni indicate nel secondo comma deve comprendersi anche la pubblica economia, che costituisce un bene essenziale per tutti gli ordinamenti statuali. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.98 L. 7 marzo 1938 n.141, di conversione in legge del d.l. 12 marzo 1936 n.375, sollevata in riferimento all'art.21 Cost.) Cfr. s. n.123/76

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte