Sentenza 73/1983 (ECLI:IT:COST:1983:73)
Massima numero 9711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
08/03/1983; Decisione del
08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9710
Titolo
SENT. 73/83 B. CREDITO E RISPARMIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DERIVANTE DALLA PREVISIONE DEL DOLO GENERICO PER TALE REATO E DEL DOLO SPECIFICO PER L'AGGIOTAGGIO COMUNE (ART.501 C.P.) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 73/83 B. CREDITO E RISPARMIO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DERIVANTE DALLA PREVISIONE DEL DOLO GENERICO PER TALE REATO E DEL DOLO SPECIFICO PER L'AGGIOTAGGIO COMUNE (ART.501 C.P.) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'essere richiesto per l'aggiotaggio bancario il dolo generico e per l'aggiotaggio comune (art.501 c.p.) il dolo specifico - prescindendo anche dall'esattezza di questa premessa (atteso che autorevole dottrina contesta la necessita` del dolo specifico per l'aggiotaggio comune)- non lede il principio di eguaglianza. Rientra infatti nel potere discrezionale del legislatore ordinario il valutare se, per la concreta efficacia di una norma incriminatrice, debba richiedersi l'uno o l'altro tipo di dolo. Trattasi di problema di politica criminale, che, come tale, sfugge al controllo di legittimita` costituzionale, pur se tra le varie norme incriminatrici, che diversamente dispongono, possa riscontrarsi una certa affinita` di materie. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.98 L. 7 marzo 1938 n.141, di conversione del d.l. 12 marzo 1936 n.375, sollevato in riferimento all'art.3 Cost).
L'essere richiesto per l'aggiotaggio bancario il dolo generico e per l'aggiotaggio comune (art.501 c.p.) il dolo specifico - prescindendo anche dall'esattezza di questa premessa (atteso che autorevole dottrina contesta la necessita` del dolo specifico per l'aggiotaggio comune)- non lede il principio di eguaglianza. Rientra infatti nel potere discrezionale del legislatore ordinario il valutare se, per la concreta efficacia di una norma incriminatrice, debba richiedersi l'uno o l'altro tipo di dolo. Trattasi di problema di politica criminale, che, come tale, sfugge al controllo di legittimita` costituzionale, pur se tra le varie norme incriminatrici, che diversamente dispongono, possa riscontrarsi una certa affinita` di materie. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.98 L. 7 marzo 1938 n.141, di conversione del d.l. 12 marzo 1936 n.375, sollevato in riferimento all'art.3 Cost).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte