Ordinanza 75/1983 (ECLI:IT:COST:1983:75)
Massima numero 14614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  08/03/1983;  Decisione del  08/03/1983
Deposito del 23/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 75/83. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - CONTRATTI NON SOGGETTI A PROROGA ALLA DATA DEL 30 LUGLIO 1978 - RECESSO DEL LOCATORE - CONDIZIONI - LIMITI - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, nn. da 2 a 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la fattispecie non riguarda alcuna delle ipotesi previste dai numeri citati dalla norma denunciata. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, n. 1, della l. 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all'art. 3 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. n. 22/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte