Sentenza 76/1983 (ECLI:IT:COST:1983:76)
Massima numero 9322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  23/03/1983;  Decisione del  23/03/1983
Deposito del 24/03/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9323  9324  9325


Titolo
SENT. 76/83 A. IRPEF - ARTT. 4, 5, 6 E 17 L. 13 APRILE 1977 N.114 - DECORRENZA - ENTRATA IN VIGORE.

Testo
Le disposizioni degli artt. 4, 5 e 6 della legge 13 aprile 1977 n.114, hanno effetto, ai sensi del successivo art. 23, dal 1^ gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti a tale data e alle conseguenti dichiarazioni da presentare nell'anno 1977. L'art. 17 della l. 13 aprile 1977 n.114 e` entrato in vigore, a norma del successivo art. 28 il giorno seguente a quello della sua pubblicazione sulla G.U. (16 aprile 1977) e quindi riguarda le dichiarazioni da presentare dopo tale data, concernenti percio` i redditi posseduti nel 1976 (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale per difetto di rilevanza). - cfr. S.n. 179/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte