Sentenza 77/1983 (ECLI:IT:COST:1983:77)
Massima numero 9543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
24/03/1983; Decisione del
24/03/1983
Deposito del 29/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9542
Titolo
SENT. 77/83 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - ALIENAZIONE DEL VEICOLO O NATANTE - SUCCESSIONE DELL'ACQUIRENTE NEL RAPPORTO ASSICURATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 77/83 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - ALIENAZIONE DEL VEICOLO O NATANTE - SUCCESSIONE DELL'ACQUIRENTE NEL RAPPORTO ASSICURATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La successione automatica dell'acquirente del veicolo o natante nella polizza di assicurazione r.c.a. non trasferita dall'alienante ad altro veicolo agevola la conservazione della garanzia assicurativa in favore dei terzi danneggiati e, dunque, risponde ad un criterio di indubbia razionalita`, anche in vista della realizzazione delle esigenze di solidarieta` sociale (art. 2 Cost.) cui e` ispirata l'assicurazione obbligatoria. Non sono pertanto irrazionali - ne` comunque censurabili dalla Corte costituzionale, stante la discrezionalita` del legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che, ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di diversa disciplina - le denunziate disparita` di trattamento dell'acquirente rispetto all'alienante, nonche` rispetto al cessionario (quest'ultima, peraltro, insussistente). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita` dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969 n. 990).
La successione automatica dell'acquirente del veicolo o natante nella polizza di assicurazione r.c.a. non trasferita dall'alienante ad altro veicolo agevola la conservazione della garanzia assicurativa in favore dei terzi danneggiati e, dunque, risponde ad un criterio di indubbia razionalita`, anche in vista della realizzazione delle esigenze di solidarieta` sociale (art. 2 Cost.) cui e` ispirata l'assicurazione obbligatoria. Non sono pertanto irrazionali - ne` comunque censurabili dalla Corte costituzionale, stante la discrezionalita` del legislatore nel disciplinare diversamente situazioni che, ragionevolmente, siano ritenute suscettibili di diversa disciplina - le denunziate disparita` di trattamento dell'acquirente rispetto all'alienante, nonche` rispetto al cessionario (quest'ultima, peraltro, insussistente). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita` dell'art. 8, L. 24 dicembre 1969 n. 990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte