Ordinanza 79/1983 (ECLI:IT:COST:1983:79)
Massima numero 14242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
24/03/1983; Decisione del
24/03/1983
Deposito del 29/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 79/83. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI AUTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE CON PESO SUPERIORE AI 75 QUINTALI - ETA' PER CONSEGUIRE IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 79/83. CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA DI AUTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI COSE CON PESO SUPERIORE AI 75 QUINTALI - ETA' PER CONSEGUIRE IL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE - ORDINANZA DI RINVIO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, commi nono e tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, cosi' come sostituiti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma prevede che i titolari di patente tipo C e CE che non abbiano compiuto gli anni ventuno debbano conseguire un certificato di abilitazione professionale per condurre autoveicoli con peso complessivo superiore ai settantacinque quintali, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sulla rilevanza della questione limitandosi ad affermarla apoditticamente.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, commi nono e tredicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, cosi' come sostituiti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974 n. 62, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui detta norma prevede che i titolari di patente tipo C e CE che non abbiano compiuto gli anni ventuno debbano conseguire un certificato di abilitazione professionale per condurre autoveicoli con peso complessivo superiore ai settantacinque quintali, in quanto il giudice a quo ha omesso ogni motivazione sulla rilevanza della questione limitandosi ad affermarla apoditticamente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte