Ordinanza 80/1983 (ECLI:IT:COST:1983:80)
Massima numero 14616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
24/03/1983; Decisione del
24/03/1983
Deposito del 29/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 80/83 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - POTERE DELL'INTENDENTE DI FINANZA DI SOSPENDERE LA RISCOSSIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 80/83 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - POTERE DELL'INTENDENTE DI FINANZA DI SOSPENDERE LA RISCOSSIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione delle imposte senza predeterminare criteri obiettivi, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto nel giudizio a quo non si controverte circa l'esercizio di detto potere da parte dell'intendente di finanza.
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui attribuisce all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione delle imposte senza predeterminare criteri obiettivi, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., in quanto nel giudizio a quo non si controverte circa l'esercizio di detto potere da parte dell'intendente di finanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte