Ordinanza 80/1983 (ECLI:IT:COST:1983:80)
Massima numero 14617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
24/03/1983; Decisione del
24/03/1983
Deposito del 29/03/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 80/83 B. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE GRADUALE - IN PENDENZA DI GIUDIZIO - ORDINANZA DI RINVIO - ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 80/83 B. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE GRADUALE - IN PENDENZA DI GIUDIZIO - ORDINANZA DI RINVIO - ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 39 d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che disciplinano la riscossione graduale dell'imposta di registro in pendenza del processo tributario, in quanto nell'ordinanza di rimessione mancano del tutto i riferimenti alla fattispecie concreta.
Sono manifestamente inammissibili per irrilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 39 d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, che disciplinano la riscossione graduale dell'imposta di registro in pendenza del processo tributario, in quanto nell'ordinanza di rimessione mancano del tutto i riferimenti alla fattispecie concreta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte