Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Dipendenza dal MEF degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in riferimento agli artt. 97, primo comma, 101, secondo comma, 104, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 31 e 34 del d.lgs. n. 545 del 1992, che prevedono l’inquadramento degli uffici di segreteria delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado nel MEF anziché nel Ministero della giustizia. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.