Sentenza 81/1983 (ECLI:IT:COST:1983:81)
Massima numero 9455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
29/03/1983; Decisione del
29/03/1983
Deposito del 07/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9456
Titolo
SENT. 81/83 A. IMPIEGO PUBBLICO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO E PROGRESSIONE DI CARRIERA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITE DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PASSAGGIO DA UNA CARRIERA ALL'ALTRA CON CONCORSO PER ESAME INTERNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 COST. - NON FONDATEZZA.
SENT. 81/83 A. IMPIEGO PUBBLICO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO E PROGRESSIONE DI CARRIERA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITE DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PASSAGGIO DA UNA CARRIERA ALL'ALTRA CON CONCORSO PER ESAME INTERNO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 COST. - NON FONDATEZZA.
Testo
Al legislatore ordinario spetta un'ampia discrezionalita` nello scegliere i sistemi e le procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la progressione in carriera nel rispetto dell'art. 97, primo comma, Cost., dal quale discende la necessita` di garantire il buon andamento della P.A.: il che, per quanto attiene al momento della costituzione del rapporto d'impiego, consiste nel far si` che nella P.A. siano immessi soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro attitudine a svolgere le funzioni ad essi affidate e, per quanto attiene alla progressione, consiste nel valutare congruamente e razionalmente la attivita` pregressa del dipendente. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della L. 18 marzo 1968, n. 249 recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali" cosi` come modificato dall'art. 9 della L. 28 ottobre 1970, n. 775, il quale ha consentito agli impiegati di categorie inferiori, in aggiunta alla ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale della carriera superiore, anche se privi del normale titolo di studio, il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore, attraverso apposito concorso interno per esame).
Al legislatore ordinario spetta un'ampia discrezionalita` nello scegliere i sistemi e le procedure per la costituzione del rapporto di pubblico impiego e per la progressione in carriera nel rispetto dell'art. 97, primo comma, Cost., dal quale discende la necessita` di garantire il buon andamento della P.A.: il che, per quanto attiene al momento della costituzione del rapporto d'impiego, consiste nel far si` che nella P.A. siano immessi soggetti i quali dimostrino convenientemente la loro attitudine a svolgere le funzioni ad essi affidate e, per quanto attiene alla progressione, consiste nel valutare congruamente e razionalmente la attivita` pregressa del dipendente. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, quarto comma, della L. 18 marzo 1968, n. 249 recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali" cosi` come modificato dall'art. 9 della L. 28 ottobre 1970, n. 775, il quale ha consentito agli impiegati di categorie inferiori, in aggiunta alla ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale della carriera superiore, anche se privi del normale titolo di studio, il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore, attraverso apposito concorso interno per esame).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte