Sentenza 81/1983 (ECLI:IT:COST:1983:81)
Massima numero 9456
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  29/03/1983;  Decisione del  29/03/1983
Deposito del 07/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9455


Titolo
SENT. 81/83 B. IMPIEGO PUBBLICO - PASSAGGIO A CARRIERA SUPERIORE - RETROATTIVITA' - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE OVE NON SIA VIOLATO UNO SPECIFICO PRECETTO COSTITUZIONALE.

Testo
La retroattivita` e` vietata dalla Costituzione solo in materia penale, mentre per le restanti materie la osservanza del principio e` rimessa alla prudente valutazione del legislatore, sempre che la retroattivita` non comporti la violazione di uno specifico precetto costituzionale. (In applicazione di tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 150, terzo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degl'impiegati civili dello Stato, nella parte in cui ha previsto che determinati passaggi di qualifica e carriera avessero effetto retroattivo). - cfr. S.n. 194/76.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 0

Altri parametri e norme interposte