Sentenza 82/1983 (ECLI:IT:COST:1983:82)
Massima numero 9442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  29/03/1983;  Decisione del  29/03/1983
Deposito del 07/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 82/83. IMPIEGO PUBBLICO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DIPENDENTI CHE ABBIANO RAGGIUNTO IL MASSIMO GRADO NELLA CARRIERA DI APPARTENENZA -ESCLUSIONE DEL BENEFICIO DEL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO SUPERIORE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
Non contrasta con l'art. 3 Cost. la statuizione che, in tema di benefici combattentistici, il conseguimento della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta, non puo` essere accordato a chi abbia raggiunto, nella carriera di appartenenza, il massimo grado. (In applicazione di tale principio e` stata dichiarata non fondata in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della L. 9 ottobre 1971 n. 824 - recante norme di attuazione, modificazione e integrazione della L. 24 maggio 1970 n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti - che contiene detta statuizione, tenuto conto che il dipendente, in tal caso, gode di un beneficio sostitutivo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte