Ordinanza 88/1983 (ECLI:IT:COST:1983:88)
Massima numero 14620
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
29/03/1983; Decisione del
29/03/1983
Deposito del 07/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 88/83. IDROCARBURI - E.N.I. E SOCIETA' DEL GRUPPO S.I.R. - EFFETTI SUI PROCEDIMENTI ESECUTIVI PENDENTI DELL'ART. 4, COMMA QUARTO, D.L. 9 DICEMBRE 1981, N. 721 - RITENUTA ESTINZIONE DI UFFICIO DI TUTTI I GIUDIZI, IVI COMPRESI QUELLI DI COGNIZIONE, E PRIVAZIONE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI NON ANCORA PASSATI IN GIUDICATO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - IUS SUPERVENIENS: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 88/83. IDROCARBURI - E.N.I. E SOCIETA' DEL GRUPPO S.I.R. - EFFETTI SUI PROCEDIMENTI ESECUTIVI PENDENTI DELL'ART. 4, COMMA QUARTO, D.L. 9 DICEMBRE 1981, N. 721 - RITENUTA ESTINZIONE DI UFFICIO DI TUTTI I GIUDIZI, IVI COMPRESI QUELLI DI COGNIZIONE, E PRIVAZIONE DI EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI NON ANCORA PASSATI IN GIUDICATO - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - IUS SUPERVENIENS: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, recepito nella legge di conversione 5 febbraio 1982, n. 25, interpretato nel senso che esso comporterebbe non soltanto la sospensione, fino al 31 dicembre 1983, delle azioni esecutive, ma anche l'estinzione di ufficio di tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli di cognizione, e la privazione d'ogni effetto dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, per cui si verificherebbe una grave discriminazione fra i cittadini anche in relazione al diritto di difesa. A parte il dubbio prospettabile sull'esattezza della riportata interpretazione, la norma impugnata e' stata comunque autenticamente interpretata con la sopravvenuta legge 22 luglio 1982, n. 466, secondo cui l'estinzione riguarda esclusivamente i procedimenti esecutivi, il che comporta che gli atti devono essere restituiti al primo giudice affinche' valuti l'incidenza della nuova legge sul caso di specie.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, recepito nella legge di conversione 5 febbraio 1982, n. 25, interpretato nel senso che esso comporterebbe non soltanto la sospensione, fino al 31 dicembre 1983, delle azioni esecutive, ma anche l'estinzione di ufficio di tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, ivi compresi quelli di cognizione, e la privazione d'ogni effetto dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, per cui si verificherebbe una grave discriminazione fra i cittadini anche in relazione al diritto di difesa. A parte il dubbio prospettabile sull'esattezza della riportata interpretazione, la norma impugnata e' stata comunque autenticamente interpretata con la sopravvenuta legge 22 luglio 1982, n. 466, secondo cui l'estinzione riguarda esclusivamente i procedimenti esecutivi, il che comporta che gli atti devono essere restituiti al primo giudice affinche' valuti l'incidenza della nuova legge sul caso di specie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte