Ordinanza 90/1983 (ECLI:IT:COST:1983:90)
Massima numero 14621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
29/03/1983; Decisione del
29/03/1983
Deposito del 18/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 90/83. CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ILLECITI DEPENALIZZATI - OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA- INGIUNZIONE DEL PRETORE - DISCIPLINA DEL RELATIVO GIUDIZIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI E DI QUALSIASI LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' DELLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 90/83. CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER GLI ILLECITI DEPENALIZZATI - OPPOSIZIONE AVVERSO L'ORDINANZA- INGIUNZIONE DEL PRETORE - DISCIPLINA DEL RELATIVO GIUDIZIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ISTITUZIONE DI GIUDICI SPECIALI E DI QUALSIASI LIMITAZIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' DELLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - IUS SUPERVENIENS: MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 102, comma secondo, 103, comma primo, e 113, comma secondo, Cost. - degli artt. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e 9, commi quarto, quinto, settimo ed ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione innanzi al pretore avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (fra l'altro, in materia di circolazione stradale), in quanto si assume che con tali disposizioni il pretore sarebbe trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa ovvero in organo della giurisdizione ordinaria che pero' esercita giurisdizione in materia spettante al giudice amministrativo, ed inoltre deriverebbero dalle stesse limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione del pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilita' di sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruita' della sanzione (artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) nonche' di svolgere attivita' istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700 cod. civ.). La Corte ha infatti gia' precisato, in riferimento al citato art. 9, legge n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa impugnativa e' l'autorita' giudiziaria ordinaria; peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), le norme impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed e' stata nel contempo dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), la quale prevede tra l'altro che "nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari" e che "puo' rigettare l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta" (art. 23, commi sesto e undicesimo), per cui si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 32/70 sull'art. 9 della legge n.317/1967.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24, commi primo e secondo, 102, comma secondo, 103, comma primo, e 113, comma secondo, Cost. - degli artt. 8, comma sesto, della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e 9, commi quarto, quinto, settimo ed ottavo, della legge 3 maggio 1967, n. 317, disciplinanti il giudizio di opposizione innanzi al pretore avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata la sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (fra l'altro, in materia di circolazione stradale), in quanto si assume che con tali disposizioni il pretore sarebbe trasformato in organo speciale di giustizia amministrativa ovvero in organo della giurisdizione ordinaria che pero' esercita giurisdizione in materia spettante al giudice amministrativo, ed inoltre deriverebbero dalle stesse limitazioni ai poteri di cognizione e di decisione del pretore - e correlativamente, al diritto di difesa del singolo - discendenti dall'impossibilita' di sindacare il merito del provvedimento sanzionatorio e la congruita' della sanzione (artt. 4 e 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) nonche' di svolgere attivita' istruttoria per l'accertamento del fatto (art. 2700 cod. civ.). La Corte ha infatti gia' precisato, in riferimento al citato art. 9, legge n. 317/1967, che l'ordinanza ivi contemplata incide su diritti perfetti e non su semplici interessi legittimi e che pertanto, non ricorrendo nella specie un caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, competente a conoscere della relativa impugnativa e' l'autorita' giudiziaria ordinaria; peraltro, con la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), le norme impugnate sono state espressamente abrogate (art. 42) ed e' stata nel contempo dettata una nuova disciplina del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui viene irrogata una sanzione amministrativa per gli illeciti depenalizzati (ovvero amministrativi ab origine), la quale prevede tra l'altro che "nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari" e che "puo' rigettare l'opposizione,... o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta" (art. 23, commi sesto e undicesimo), per cui si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della prospettata questione di legittimita' costituzionale, tenendo conto delle norme sopravvenute. - S. n. 32/70 sull'art. 9 della legge n.317/1967.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 102
co. 2
Costituzione
art. 103
co. 1
Costituzione
art. 113
co. 2
Altri parametri e norme interposte