Ordinanza 95/1983 (ECLI:IT:COST:1983:95)
Massima numero 12768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
29/03/1983; Decisione del
29/03/1983
Deposito del 18/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 95/83. TRIBUTI IN GENERE - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 43 - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI DIRITTO PATRIMONIALE - SONO DEVOLUTE AL CURATORE DEL FALLIMENTO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI - CONSEGUENTI LIMITI PER IL FALLITO NEL PROCESSO PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA A SEGUITO DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE (SENT. N. 88/1982) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 95/83. TRIBUTI IN GENERE - FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 43 - CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI DIRITTO PATRIMONIALE - SONO DEVOLUTE AL CURATORE DEL FALLIMENTO - OMESSA IMPUGNAZIONE DELL'ACCERTAMENTO DEI REDDITI - CONSEGUENTI LIMITI PER IL FALLITO NEL PROCESSO PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA A SEGUITO DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE (SENT. N. 88/1982) - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui devolve al curatore del fallimento tutte le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale e non prevede la possibilita' di interventi del fallito nelle questioni tributarie dalle quali possono dipendere imputazioni di carattere penale. Infatti con la sent. n. 88 del 1982 la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma l. 7 gennaio 1929 n. 4 "nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette": con la conseguenza che la norma denunciata non si presta piu' a ricevere l'applicazione lamentata da giudice rimettente.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui devolve al curatore del fallimento tutte le controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale e non prevede la possibilita' di interventi del fallito nelle questioni tributarie dalle quali possono dipendere imputazioni di carattere penale. Infatti con la sent. n. 88 del 1982 la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma l. 7 gennaio 1929 n. 4 "nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta divenuto definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette": con la conseguenza che la norma denunciata non si presta piu' a ricevere l'applicazione lamentata da giudice rimettente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte