Ricorso in via principale - Ricorso del Governo - Impugnazione di legge di Regione ad autonomia speciale - Omessa specificazione delle competenze statutarie ad essa attribuite ed esercitate - Riferimento a parametro interposto (nella specie: codice del terzo settore) quale limite alla potestà legislativa della Regione, anche statutaria - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione di preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità della questione, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle competenze statutarie, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2019, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e all'art. 3, primo comma, dello statuto speciale per la Sardegna. Le censure si fondano sul presupposto che l'art. 57 cod. terzo settore opera comunque quale limite alla potestà legislativa regionale, sia considerando l'assetto di competenze di cui al Titolo V, Parte II, della Costituzione, sia quello regolato dallo statuto speciale. La qual cosa, sebbene siano invocati i limiti alla competenza primaria della Regione, varrebbe in ogni caso anche considerando, più correttamente, le competenze statutarie di tipo concorrente, soggette anche al rispetto dei principi fondamentali della materia. (Precedente citato: sentenza n. 134 del 2006).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'omissione dell'indicazione delle competenze statutarie non inficia di per sé l'ammissibilità della questione quando dal ricorrente siano evocate disposizioni statali espressione di competenze trasversali e configurabili, quindi, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni speciali. Il ricorrente, inoltre, può comunque dedurre la violazione dell'art. 117 Cost. e postulare che la normativa ecceda dalle competenze statutarie quando a queste ultime essa non sia in alcun modo riferibile. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2020, n. 166 del 2019, n. 153 del 2019, n. 201 del 2018, n. 103 del 2017, n. 151 del 2015).