Ordinanza 100/1983 (ECLI:IT:COST:1983:100)
Massima numero 14625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
29/03/1983; Decisione del
29/03/1983
Deposito del 18/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 100/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OBBLIGO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN CUI SIA APPLICABILE UNA NORMA, SOSPETTA DI INCOSTITUZIONALITA' - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' DI TALE OBBLIGO PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA CONTEMPORANEA SOSPENSIONE DI TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI IN CUI LA STESSA NORMA DEBBA APPLICARSI - ORDINANZA DI RINVIO - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA, NEL CASO, DEL CONTESTATO OBBLIGO DI SOSPENSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 100/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OBBLIGO DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN CUI SIA APPLICABILE UNA NORMA, SOSPETTA DI INCOSTITUZIONALITA' - PROSPETTATA ILLEGITTIMITA' DI TALE OBBLIGO PER LA MANCATA PREVISIONE DELLA CONTEMPORANEA SOSPENSIONE DI TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI IN CUI LA STESSA NORMA DEBBA APPLICARSI - ORDINANZA DI RINVIO - MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA, NEL CASO, DEL CONTESTATO OBBLIGO DI SOSPENSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 23 e 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata sotto il profilo che tali norme irragionevolmente non prevederebbero la sospensione di tutti i procedimenti nei quali sia applicabile una norma gia' impugnata per sospetta incostituzionalita', in quanto il giudice a quo non poteva porre il problema - che di conseguenza si e' posto - di costituzionalita' della norma che di fronte ad un dubbio di costituzionalita' impone la sospensione del giudizio, quando di tale norma non poteva affermare, nel caso, l'applicabilita', non avendo delibato la questione di legittimita' costituzionale della norma penale sostanziale la cui violazione era stata contestata all'imputato.
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 23 e 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevata sotto il profilo che tali norme irragionevolmente non prevederebbero la sospensione di tutti i procedimenti nei quali sia applicabile una norma gia' impugnata per sospetta incostituzionalita', in quanto il giudice a quo non poteva porre il problema - che di conseguenza si e' posto - di costituzionalita' della norma che di fronte ad un dubbio di costituzionalita' impone la sospensione del giudizio, quando di tale norma non poteva affermare, nel caso, l'applicabilita', non avendo delibato la questione di legittimita' costituzionale della norma penale sostanziale la cui violazione era stata contestata all'imputato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte