Ordinanza 102/1983 (ECLI:IT:COST:1983:102)
Massima numero 14627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  29/03/1983;  Decisione del  29/03/1983
Deposito del 18/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 102/83. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MANCATA PREVISIONE DI CAUSE DI ESTINZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., dell'art. 570 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), censurato per la mancata previsione "di una causa di estinzione del reato e non di una causa di non punibilita' dello stesso", in quanto il giudice a quo ha motivato mediante il semplice rinvio alla motivazione di altra ordinanza in precedenza emesse, con cio' violando il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte