Sentenza 104/1983 (ECLI:IT:COST:1983:104)
Massima numero 10050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
30/03/1983; Decisione del
30/03/1983
Deposito del 21/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 104/83. SEPARAZIONE DI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - RILIEVO (SIA PUR LIMITATO) ATTRIBUITO A CIRCOSTANZE ANTERIORI ALLA RICONCILIAZIONE INTERVENUTA DOPO LA SEPARAZIONE DI FATTO - ASSERITA LESIONE DELLA TUTELA DELL'UNITA' FAMILIARE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (RISPETTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL CASO DI RICONCILIAZIONE SEGUITA AD UNA SEPARAZIONE GIUDIZIALE) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 104/83. SEPARAZIONE DI CONIUGI - RICONCILIAZIONE - RILIEVO (SIA PUR LIMITATO) ATTRIBUITO A CIRCOSTANZE ANTERIORI ALLA RICONCILIAZIONE INTERVENUTA DOPO LA SEPARAZIONE DI FATTO - ASSERITA LESIONE DELLA TUTELA DELL'UNITA' FAMILIARE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (RISPETTO ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL CASO DI RICONCILIAZIONE SEGUITA AD UNA SEPARAZIONE GIUDIZIALE) - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma che (secondo l'interpretazione della Cassazione) attribuisce rilievo (sia pur limitato) ai fatti anteriori alla riconciliazione e al giudizio di separazione - nel senso che tali fatti confluiscono, insieme a quelli successivi alla riconciliazione, a formare il libero convincimento del giudice - non viola la garanzia dell'unita` familiare, in quanto ben potrebbe ritenersi che proprio una norma che viceversa prevedesse sempre l'irrilevanza dei fatti anteriori alla riconciliazione scoraggerebbe o ritarderebbe il riappacificamento dei coniugi; e comunque tale apprezzamento appartiene all'ambito delle valutazioni del legislatore. Ne` e` violato il principio di eguaglianza rispetto al caso di riconciliazione seguita a una precedente pronuncia di separazione (art. 157 c.c.), in quanto la assoluta irrilevanza in quest'ultima ipotesi dei fatti anteriori alla riconciliazione e` giustificata dal rilievo che nel giudizio conclusosi con la precedente sentenza i pregressi rapporti fra i coniugi sono stati giudicati e, per cosi` dire, assorbiti nella pronunzia di separazione e si comprende come soltanto i fatti e i comportamenti successivi possano motivare una nuova pronunzia di separazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 154 cod. civ.).
La norma che (secondo l'interpretazione della Cassazione) attribuisce rilievo (sia pur limitato) ai fatti anteriori alla riconciliazione e al giudizio di separazione - nel senso che tali fatti confluiscono, insieme a quelli successivi alla riconciliazione, a formare il libero convincimento del giudice - non viola la garanzia dell'unita` familiare, in quanto ben potrebbe ritenersi che proprio una norma che viceversa prevedesse sempre l'irrilevanza dei fatti anteriori alla riconciliazione scoraggerebbe o ritarderebbe il riappacificamento dei coniugi; e comunque tale apprezzamento appartiene all'ambito delle valutazioni del legislatore. Ne` e` violato il principio di eguaglianza rispetto al caso di riconciliazione seguita a una precedente pronuncia di separazione (art. 157 c.c.), in quanto la assoluta irrilevanza in quest'ultima ipotesi dei fatti anteriori alla riconciliazione e` giustificata dal rilievo che nel giudizio conclusosi con la precedente sentenza i pregressi rapporti fra i coniugi sono stati giudicati e, per cosi` dire, assorbiti nella pronunzia di separazione e si comprende come soltanto i fatti e i comportamenti successivi possano motivare una nuova pronunzia di separazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 154 cod. civ.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte