Sentenza 105/1983 (ECLI:IT:COST:1983:105)
Massima numero 10052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
30/03/1983; Decisione del
30/03/1983
Deposito del 21/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10051
Titolo
SENT. 105/83 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - VICE PRETORI REGGENTI - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO - MANCATA ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DETTATA A FAVORE DEI VICE PRETORI INCARICATI - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 105/83 B. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - VICE PRETORI REGGENTI - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO - MANCATA ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA DETTATA A FAVORE DEI VICE PRETORI INCARICATI - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I vice pretori reggenti (di cui all'art. 101, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario), diversamente dai vice pretori incaricati (di cui all'art. 32 dell'ordinamento medesimo), non entrano a comporre l'ufficio pretorile, ma esercitano solo funzioni vicarie, non essendo ad essi precluso a priori l'esercizio della professione forense (con il correlativo trattamento di quiescenza) e possono esercitare le funzioni di supplenza in ogni sede; tale diversita` esistente tra le due categorie di magistrati onorari fa si` che le denunciate disparita` di trattamento in materia di sistemazione giuridico-economica non possano ritenersi irrazionali o arbitrarie. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217).
I vice pretori reggenti (di cui all'art. 101, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario), diversamente dai vice pretori incaricati (di cui all'art. 32 dell'ordinamento medesimo), non entrano a comporre l'ufficio pretorile, ma esercitano solo funzioni vicarie, non essendo ad essi precluso a priori l'esercizio della professione forense (con il correlativo trattamento di quiescenza) e possono esercitare le funzioni di supplenza in ogni sede; tale diversita` esistente tra le due categorie di magistrati onorari fa si` che le denunciate disparita` di trattamento in materia di sistemazione giuridico-economica non possano ritenersi irrazionali o arbitrarie. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte