Sentenza 106/1983 (ECLI:IT:COST:1983:106)
Massima numero 9714
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
30/03/1983; Decisione del
30/03/1983
Deposito del 21/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 106/83 - SICUREZZA PUBBLICA - DISPOSIZIONI SU ORDINE PUBBLICO E INCOLUMITA' PUBBLICA - PORTIERI E CUSTODI - FATTISPECIE E PENA CONFIGURATE PER CHI SVOLGE ATTIVITA' DI PORTIERE SENZA LICENZA - PRETESA VIOLAZIONE PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DA RAFFRONTO CON FATTISPECIE E PENA CONFIGURATE PER CHI CONDUCA UN ALBERGO SENZA LICENZA DELL'AUTORITA' DI P.S. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 106/83 - SICUREZZA PUBBLICA - DISPOSIZIONI SU ORDINE PUBBLICO E INCOLUMITA' PUBBLICA - PORTIERI E CUSTODI - FATTISPECIE E PENA CONFIGURATE PER CHI SVOLGE ATTIVITA' DI PORTIERE SENZA LICENZA - PRETESA VIOLAZIONE PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA DA RAFFRONTO CON FATTISPECIE E PENA CONFIGURATE PER CHI CONDUCA UN ALBERGO SENZA LICENZA DELL'AUTORITA' DI P.S. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La configurazione dei reati e le valutazioni sulla congruenza fra reati e pene rientrano nell'ambito della discrezionalita` del legislatore, sindacabile nel giudizio di legittimita` costituzionale, solo quando le scelte operate abbiano oltrepassato il limite della ragionevolezza. La diversita` di trattamento sanzionatorio fra il reato commesso da chi svolga attivita` di gestione d'albergo senza essere iscritto nell'apposito registro (pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da L.40.000 a L.200.000), rispetto a quello commesso dal suo datore di lavoro che conduca l'albergo senza licenza dell'autorita` di P.S. (pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a L:200.000) appare non irrazionale. Le due ipotesi criminose riguardano infatti posizioni soggettive e comportamenti diversi e non sono obbiettivamente assimilabili: al portiere, in funzione della prevenzione dei reati, si richiedono particolari qualita` personali da accertare in positivo, alla cui verifica e` subordinata l'iscrizione negli appositi registri; invece l'art.665 c.p. subordina l'esercizio dell'attivita` alberghiera all'accertamento di condizioni negative, cioe` al non aver subito condanne penali di particolare rilievo e al non essere stati sottoposti a misure di sicurezza. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.62, co.III, T.U.L.P.S., sollevata in riferimento all'art.3 Cost).
La configurazione dei reati e le valutazioni sulla congruenza fra reati e pene rientrano nell'ambito della discrezionalita` del legislatore, sindacabile nel giudizio di legittimita` costituzionale, solo quando le scelte operate abbiano oltrepassato il limite della ragionevolezza. La diversita` di trattamento sanzionatorio fra il reato commesso da chi svolga attivita` di gestione d'albergo senza essere iscritto nell'apposito registro (pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da L.40.000 a L.200.000), rispetto a quello commesso dal suo datore di lavoro che conduca l'albergo senza licenza dell'autorita` di P.S. (pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a L:200.000) appare non irrazionale. Le due ipotesi criminose riguardano infatti posizioni soggettive e comportamenti diversi e non sono obbiettivamente assimilabili: al portiere, in funzione della prevenzione dei reati, si richiedono particolari qualita` personali da accertare in positivo, alla cui verifica e` subordinata l'iscrizione negli appositi registri; invece l'art.665 c.p. subordina l'esercizio dell'attivita` alberghiera all'accertamento di condizioni negative, cioe` al non aver subito condanne penali di particolare rilievo e al non essere stati sottoposti a misure di sicurezza. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.62, co.III, T.U.L.P.S., sollevata in riferimento all'art.3 Cost).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte