Sentenza 107/1983 (ECLI:IT:COST:1983:107)
Massima numero 11804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/03/1983;  Decisione del  30/03/1983
Deposito del 21/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11805


Titolo
SENT. N. 107/83 A. REGIONE LOMBARDIA - MODIFICA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PARERI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE - SONO OBBLIGATORI MA NON VINCOLANTI - INADEGUATA VALUTAZIONE DEI PARERI DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 133, SECONDO COMMA COSTITUZIONE - INSINDACABILITA'.

Testo
Il motivo di ricorso concernente l'inadeguata valutazione, da parte del Consiglio regionale lombardo, dei pareri espressi da due consigli comunali in tema di modifica di circoscrizioni comunali non attiene alla legittimita` costituzionale della impugnata legge della Regione Lombardia 22 novembre 1979 e non comporta la diretta violazione dell'art. 133, secondo comma Cost. poiche` i pareri il cui esame e` stato trascurato sono obbligatori ma non vincolanti sicche` il loro apprezzamento da parte del Consiglio regionale sfugge all'apprezzamento della Corte costituzionale. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge della Regione Lombardia 22 novembre 1979 sollevata, in relazione all'art. 133, secondo comma Cost. dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 133  co. 2

Altri parametri e norme interposte