Sentenza 107/1983 (ECLI:IT:COST:1983:107)
Massima numero 11805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  30/03/1983;  Decisione del  30/03/1983
Deposito del 21/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11804


Titolo
SENT. N. 107/83 B. PROCEDIMENTI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AVVERSO UNA LEGGE REGIONALE - MANCATA CORRISPONDENZA TRA MOTIVI DEL RICORSO GOVERNATIVO E CENSURE ESPRESSE NEL RICORSO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La mancanza di una sia pur sintetica corrispondenza tra motivi del rinvio governativo di una legge regionale e censure esposte nel successivo ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri determina l'inammissibilita` del ricorso stesso. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge della Regione Lombardia 22 novembre 1979 sollevata, in relazione all'art. 133, secondo comma, Cost. dal Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla sottoposizione ad unico referendum - invece che a consultazioni separate riguardanti rispettivamente la borgata e le zone limitrofe - del progetto di legge regionale riguardante l'"aggregazione della Borgata Nuova Curnasco e di alcune aree limitrofe, site in Comune di Treviolo, al Comune di Bergamo").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 133  co. 2

Altri parametri e norme interposte