Sentenza 109/1983 (ECLI:IT:COST:1983:109)
Massima numero 9715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  19/04/1983;  Decisione del  19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9716  9717


Titolo
SENT. 109/83 A. - CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - POTERE DEL PREFETTO DI RIFIUTARLA O SOSPENDERLA ALLE PERSONE DIFFIDATE - PRETESO CONTRASTO CON ART. 3, CO. PRIMO, COST. - TRATTAMENTO DISUGUALE TRA SOGGETTI DIFFIDATI E NON - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C..

Testo
Si consideri la patente di guida autorizzazione di polizia ovvero abilitazione ovvero ancora provvedimento di natura mista, e` comunque indubbio che il potere del prefetto di negare o sospendere la patente stessa ai soggetti previamente diffidati dal questore, ha carattere dicrezionale, concretandosi in un apprezzamento, di merito, della situazione del diffidato, con riferimento specifico all'uso da parte di quest'ultimo del mezzo automobilistico. Ma tale discrezionalita` non giustifica di per se` denunce di incostituzionalita` dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959 in riferimento all'art. 3, co.I, della Costituzione. Essa - come la discrezionalita` propria dell'azione amministrativa in genere - non equivale a mero arbitrio, dovendo il prefetto - nel presupposto necessario, ma non certo sufficiente della diffida - rispettare i canoni della razionalita`, dell'imparzialita` e dell'eguaglianza di trattamento, la cui eventuale violazione e` deducibile con tutti i mezzi di gravame esperibili in via amministrativa e in via giurisdizionale, ed essendo egli tenuto a enunciare, sia pur succintamente, i motivi, che, nel presupposto sempre della diffida, giustificano la soluzione adottata. Che poi le limitazioni suddette al diritto di circolazione provengano da provvedimenti discrezionali amministrativi, senza preventivi controlli giurisdizionali e` espressione di una precisa scelta di politica legislativa in tema di prevenzione di reati, che, come tale, sfugge al sindacato di legittimita` costituzionale. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. n.393 del 1959, sollevata in riferimento all'art.3, co.I, Cost.). Cfr. sentt. nn. 6/62; 87/71; 215/75.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte