Sentenza 109/1983 (ECLI:IT:COST:1983:109)
Massima numero 9716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
19/04/1983; Decisione del
19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 109/83 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - POTERE DEL PREFETTO DI RIFIUTARLA O SOSPENDERLA - NORMA CHE OSTACOLA DI FATTO LA LIBERTA' E L'UGUAGLIANZA DEI CITTADINI, VANIFICA IL DIRITTO AL LAVORO ED ELUDE LA TUTELA DEL LAVORO STESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.
SENT. 109/83 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - POTERE DEL PREFETTO DI RIFIUTARLA O SOSPENDERLA - NORMA CHE OSTACOLA DI FATTO LA LIBERTA' E L'UGUAGLIANZA DEI CITTADINI, VANIFICA IL DIRITTO AL LAVORO ED ELUDE LA TUTELA DEL LAVORO STESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.
Testo
Essendo certamente legittime le limitazioni imposte dalla legge in via generale e per motivi di sicurezza al diritto di guidare autoveicoli - o, se si vuole, al diritto di circolare liberamente alla guida anche di autoveicoli - non possono ritenersi illegittime le conseguenze che da tali limitazioni abbiano a derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali sia apprestata uguale garanzia. Ne` l'art.3, co.II, ne` l'art.4, ne` l'art.35 della Costituzione escludono infatti che il legislatore possa, per l'esercizio di determinate attivita`, imporre modalita` e limiti a tutela di altri interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale, quale e`, ad esempio, la sicurezza pubblica. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 sollevata in relazione all'art.3 Cost.).
Essendo certamente legittime le limitazioni imposte dalla legge in via generale e per motivi di sicurezza al diritto di guidare autoveicoli - o, se si vuole, al diritto di circolare liberamente alla guida anche di autoveicoli - non possono ritenersi illegittime le conseguenze che da tali limitazioni abbiano a derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali sia apprestata uguale garanzia. Ne` l'art.3, co.II, ne` l'art.4, ne` l'art.35 della Costituzione escludono infatti che il legislatore possa, per l'esercizio di determinate attivita`, imporre modalita` e limiti a tutela di altri interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale, quale e`, ad esempio, la sicurezza pubblica. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 sollevata in relazione all'art.3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte