Sentenza 109/1983 (ECLI:IT:COST:1983:109)
Massima numero 9716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  19/04/1983;  Decisione del  19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9715  9717


Titolo
SENT. 109/83 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - POTERE DEL PREFETTO DI RIFIUTARLA O SOSPENDERLA - NORMA CHE OSTACOLA DI FATTO LA LIBERTA' E L'UGUAGLIANZA DEI CITTADINI, VANIFICA IL DIRITTO AL LAVORO ED ELUDE LA TUTELA DEL LAVORO STESSO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI L.C.

Testo
Essendo certamente legittime le limitazioni imposte dalla legge in via generale e per motivi di sicurezza al diritto di guidare autoveicoli - o, se si vuole, al diritto di circolare liberamente alla guida anche di autoveicoli - non possono ritenersi illegittime le conseguenze che da tali limitazioni abbiano a derivare nell'esercizio di altri diritti ai quali sia apprestata uguale garanzia. Ne` l'art.3, co.II, ne` l'art.4, ne` l'art.35 della Costituzione escludono infatti che il legislatore possa, per l'esercizio di determinate attivita`, imporre modalita` e limiti a tutela di altri interessi ed esigenze di evidente rilievo costituzionale, quale e`, ad esempio, la sicurezza pubblica. (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.91, co.II, d.P.R. 15 giugno 1959 n.393 sollevata in relazione all'art.3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte