Sentenza 109/1983 (ECLI:IT:COST:1983:109)
Massima numero 9717
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  19/04/1983;  Decisione del  19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9715  9716


Titolo
SENT. 109/83 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE DI GUIDA - LIMITAZIONI PER SOGGETTI IN LIBERTA' VIGILATA - QUESTIONE SOLLEVATA DA MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA PRIVO DI LEGITTIMAZIONE RISPETTO A DISPOSIZIONI CHE NON RIGUARDANO MISURE DI SICUREZZA, MA PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C.

Testo
I poteri-doveri demandati dalla legge al magistrato di sorveglianza attengono esclusivamente alla applicazione, revoca ed esecuzione delle misure di sicurezza. Il diniego e la revoca della patente di guida ai soggetti rientranti in una delle categorie indicate nell'art.82, co.I, C.d.S. non costituiscono certamente "misure di sicurezza", ma provvedimenti alla cui emanazione l'autorita` amministrativa e` tenuta, quando si verifichino i presupposti stabiliti dalla legge. E' pertanto esclusa la legittimazione del magistrato di sorveglianza a sollevare questioni di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. - (Inammissibilita` della questione di l.c. degli artt.82, co.I, e 91, co.13 n.2, C.d.S. sollevata in riferimento all'art.3 Cost.)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte