Sentenza 110/1983 (ECLI:IT:COST:1983:110)
Massima numero 9718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  19/04/1983;  Decisione del  19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 110/83 - FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELL'INDUSTRIA E NEI COMMERCI - ACCERTAMENTO - NECESSITA' DI PREVIO DEPOSITO DI SOMMA PER SPESE REVISIONI ANALISI - PRETESO CONTRASTO CON ARTT. 3, 24 E 113 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI L.C.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di l.c. sollevata con ordinanza in cui manchi il benche` minimo accenno di motivazione sulla rilevanza, che non sia dato peraltro desumere altrimenti. (Inammissibilita` della questione di l.c. dell'art.44 R.D.L. 15 ottobre 1925 n.2033, nel testo sostituito dall'art.1 L.27 febbraio 1958 n.190 e modificato dall'articolo unico L. 23 aprile 1975 n.149, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.) Cfr. per il merito (non fondatezza) s. n.6/65.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte