Ordinanza 112/1983 (ECLI:IT:COST:1983:112)
Massima numero 14628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  19/04/1983;  Decisione del  19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 112/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE (GIUDIZIO PER) - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MANCATA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE ED APODITTICA AFFERMAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - FATTISPECIE IN MATERIA DI ARMI.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui equipara, "nei trattamenti normativi sostanziali e processuali", alle armi comuni da sparo gli altri oggetti ivi indicati, in quanto il giudice a quo si e' limitato ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione omettendo ogni minimo cenno alla concreta fattispecie in esame. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., perche' gia' dichiarata infondata con la sent. n. 108 del 1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte