Ordinanza 113/1983 (ECLI:IT:COST:1983:113)
Massima numero 16263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
19/04/1983; Decisione del
19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
16219
Titolo
ORD. 113/90 B. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORO A DOMICILIO - DISCIPLINA - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE - VIOLAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE E DELL'INTERMEDIARIO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IDENTITA' - ASSUNTA INADEGUATEZZA DELLA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 113/90 B. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORO A DOMICILIO - DISCIPLINA - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE - VIOLAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE E DELL'INTERMEDIARIO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - IDENTITA' - ASSUNTA INADEGUATEZZA DELLA PREVISIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di un'identica sanzione per reati diversi non e' per cio' solo lesiva del principio costituzionale di eguaglianza, specie in un sistema come il nostro che riconosce la graduazione della pena. Ne', nel caso di violazione del divieto di intermediazione nel lavoro a domicilio, da parte del committente e dell'intermediario, relativamente alla quale e' denunziata l'equiparazione di "situazioni economicamente, socialmente e giuridicamente diverse", giova l'ulteriore richiamo al principio della tutela del lavoro (art. 35 Cost.) in quanto, viceversa, l'annullamento della norma denunziata priverebbe di tutela penale l'ipotesi in questione. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, legge 18 dicembre 1973, n. 877). - S. nn. 47/1979, 91/1979, 1/1982.
La previsione di un'identica sanzione per reati diversi non e' per cio' solo lesiva del principio costituzionale di eguaglianza, specie in un sistema come il nostro che riconosce la graduazione della pena. Ne', nel caso di violazione del divieto di intermediazione nel lavoro a domicilio, da parte del committente e dell'intermediario, relativamente alla quale e' denunziata l'equiparazione di "situazioni economicamente, socialmente e giuridicamente diverse", giova l'ulteriore richiamo al principio della tutela del lavoro (art. 35 Cost.) in quanto, viceversa, l'annullamento della norma denunziata priverebbe di tutela penale l'ipotesi in questione. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, legge 18 dicembre 1973, n. 877). - S. nn. 47/1979, 91/1979, 1/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte