Ordinanza 114/1983 (ECLI:IT:COST:1983:114)
Massima numero 12771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  19/04/1983;  Decisione del  19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 114/83. PRESCRIZIONE PENALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PEN., ART. 160 (INTERRUZIONE DEL CORSO DELLA PRESCRIZIONE) - SOSTANZIALE RICHIESTA ALLA CORTE DI UNA SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE (INTEGRAZIONE DELLA SERIE DEGLI ATTI INTERRUTTIVI) - INCOMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 160 c.p., nella parte in cui non prevede, fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato, la richiesta del p.m. del decreto di citazione a giudizio, assimilabile, secondo il giudice rimettente, all'ordinanza di rinvio a giudizio emessa dal giudice istruttore: infatti la pronuncia di accoglimento avrebbe effetto additivo, contrario alla riserva di legge in materia penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte