Ordinanza 116/1983 (ECLI:IT:COST:1983:116)
Massima numero 14264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  19/04/1983;  Decisione del  19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 116/83. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPUTATO FALLITO - ACCERTAMENTI DIVENUTI DEFINITIVI IN VIA AMMINISTRATIVA PER OMESSA IMPUGNAZIONE - NON PREVISTA NOTIFICA DEGLI STESSI AGLI IMPUTATI FALLITI - DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SI PRESTANO PIU' A RICEVERE LE APPLICAZIONI IPOTIZZATE DAL GIUDICE A QUO IN CONSEGUENZA DELLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 42, 46, 56, 57 e 61 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal 16 al 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui, non prevedendo come obbligatoria la notifica degli avvisi di accertamento agli imputati falliti, non consentono a questi ultimi la possibilita' di contestarne il contenuto in sede di contenzioso amministrativo, dacche' la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui prevedono che l'accertamento d'imposta definitivo in via amministrativa faccia stato nei procedimenti penali con la conseguenza che le norme denunciate, indipendentemente dalla relativa pronuncia di annullamento non si prestano piu' a ricevere le applicazioni ipotizzate dai giudici a quibus. - S. n. 88/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte