Ordinanza 117/1983 (ECLI:IT:COST:1983:117)
Massima numero 14629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  19/04/1983;  Decisione del  19/04/1983
Deposito del 28/04/1983; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 117/83. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE - ISTITUZIONE DI SEDI DISTACCATE DI PRETURA - ASSERITA MANCANZA DI UN GIUDICE STABILE E CARENZA STRUTTURALE RISPETTO ALLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - INCONVENIENTI DI MERO FATTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La globale impugnativa delle norme sulle sedi distaccate di pretura, del tutto indipendente da ogni specifica censura delle "norme particolari" che regolano il funzionamento delle stesse, mette soltanto in luce una serie di inconvenienti pratici insuscettibili di determinare la lesione del principio del giudice naturale. Tanto piu' che questa Corte ha gia' precisato "che ai vuoti determinatisi negli organi giudiziari" puo' farsi fronte man mano che se ne determini l'esigenza a seconda dei casi in via permanente o temporanea, senza percio' violare il primo comma dell'art. 25 Cost., a norma del quale non puo' essere ritenuta illegittima la peculiarita' che un processo sia condotto a termine da giudici diversi. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40 e 41 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e annessa tabella C, r.d. 30 dicembre 1923, n. 2785 e r.d. 27 novembre 1924, n. 2057).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte